Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.P.C.M. 22/12/2005 n. 3485

2. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, è prorogato fino 31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

Art. 13.

1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005.

2. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita. A tal fine il Commissario delegato è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di un'unità, nonchè a reperire personale dipendente della regione e degli enti locali in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quattro unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili destinate alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui al 1° e 2° piano stralcio degli interventi approvato rispettivamente con delibere del sub- Commissario pro-tempore rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 è soppresso.

Art. 14.

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex

art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla medesima regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.

Art. 15.

1. Per il completamento delle attività inerenti al recupero del patrimonio storico

- artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Città di Firenze, è assegnato alla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino un contributo stra- OPCM 22/12/2005 n. 3485 – Disposizioni urgenti di protezione civile. ordinario di euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da destinare al restauro e alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.

Art. 16.

1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di Commissario delegato, in tutti gli incarichi affidati al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 citate in premessa, nonchè negli incarichi affidati in qualità di soggetto attuatore.

Art. 17.

1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 è soppresso.

2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, è corrisposto il compenso stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.

Art. 18.

1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla necessità di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano dighe rispetto ad interventi di carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legge n. 79/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139/2004, e con le procedure ivi previste, il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato entro il limite massimo di e 2.500.000; i relativi oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano dighe.

2. Il dott. ing. Rosario De Francesco è nominato Commissario delegato in sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia e Calabria di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e provvede a porre in essere le iniziative per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.

Art. 19.

1. Considerata la necessità di disporre con assoluta urgenza l'attuazione de- gli interventi finalizzati ad avviare l'attività di ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della necessità di rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni dei lavori anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati. E' in facoltà del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

2. Per il compimento delle attività finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonchè alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.

3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto attuatore nello svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, è istituita apposita struttura di missione composta da cinque unità, di cui due appartenenti al S.I.I.T. - settore infrastrutture Calabria e Sicilia e tre appartenenti al SIIT - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonchè da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.

4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 20.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005, citata in premessa, dopo le parole «posizione economica C2», è aggiunto il se- OPCM 22/12/2005 n. 3485 – Disposizioni urgenti di protezione civile. guente periodo «nonchè di due unità di personale appartenente all'area B

-posizione economica B3». La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

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